Art. 23.
(Contumacia delle parti).

      1. In materia di contumacia delle parti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che, nel caso di contumacia della parte avversa, il giudice ritenga ammessi i fatti costitutivi della domanda relativa a diritti disponibili ed emetta un'immediata ordinanza di condanna esecutiva a seguito di valutazione della concludenza della domanda, previo eventualmente, ove il «quantum» non sia adeguatamente documentato, deferimento del giuramento suppletorio o estimatorio, penalmente sanzionato;

          b) prevedere l'appellabilità dell'ordinanza con potere di inibitoria del giudice di appello, ove l'appellante fornisca prova scritta o di pronta soluzione;

          c) prevedere che, nel caso di contumacia erroneamente dichiarata, l'inibitoria possa essere negata dal giudice di appello solo se la domanda dell'attore è assistita da prove documentali che giustificherebbero la immediata esecutività del decreto ingiuntivo.